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Divieto di distruzione dei tessili invenduti, Q&A

Il divieto di distruzione dei prodotti tessili invenduti è scattato ieri per le grandi aziende. Vi raccontiamo da quali norme deriva, per quali prodotti vale, per quali aziende, quali eccezioni prevede, quali sono i rischi di elusione

Da ieri, 19 luglio, le grandi imprese che mettono sul mercato prodotti tessili non potranno più impiegare la pratica – per alcune quasi un modello di business – della distruzione dell’invenduto.

Secondo Mauro Chezzi, vicedirettore di Confindustria Moda e referente associativo per il consorzio retex.green, il divieto rappresenta “una novità radicale: perché gli invenduti, soprattutto per alcune tipologie di aziende, marchi e prodotti – quelli che hanno proprietà intellettuale interna – sono pesanti dal punto di vista quantitativo. E poi la distruzione era prassi consolidata”. “Storicamente la filiera del tessile ha fatto ricorso alla distruzione dell’invenduto per proteggere l’esclusività dei marchi”, conferma a EcononimiaCircolare.com Eleonora Rizzuto, membro del Comitato Tecnico Scientifico di EcomondoMichele Priori, direttore generale di Cobat Tessile, ne fa soprattutto una questione di tipologie di impresa: “La distruzione dell’invenduto – ha detto – non ha mai rappresentato una pratica generalizzata nel sistema produttivo italiano, caratterizzato da un’elevata qualità delle produzioni e da una forte propensione alla valorizzazione dei materiali”. Si tratterebbe piuttosto “di un fenomeno che ha interessato principalmente specifici segmenti del mercato, legati a elevate rotazioni di prodotto o a particolari modelli distributivi”. Insomma la bussola punta più verso la fast fashion”.

Raccontiamo qui, attraverso una serie di Questions&Answers, di cosa si tratta.

 

Quando parte il divieto di distruzione dei prodotti tessili invenduti?

Il divieto è partito ieri, ma non riguarda tutte le imprese. Dal 19 luglio sono infatti tenute ad allinearsi solo le grandi imprese; le medie dovranno farlo a partire dal 19 luglio 2030, mentre micro e piccole aziende sono esentate.

Questa esenzione non permette di escludere forme di elusione del divieto. Già durante la scrittura della norma, Commissione, Parlamento UE e Consiglio hanno vietato la possibilità che imprese che non rientrano nel perimetro della norma (quindi micro e piccole) possano distruggere beni di altre aziende, offrendosi di fatto come un cavallo di Troia.

Meno semplice prevenire l’elusione delle grandi imprese sottoposte al regolamento che abbiano store e magazzini in paesi non UE, dove quindi il regolamento non si applica: sarà facile dirottare gli invenduti verso quei magazzini o negozi e poi disfarsene.

“Mettiamo una multinazionale che ha negozi e magazzini fuori dall’Unione Europea, in Gran Bretagna per dire, oppure nei paesi dell’est: si potranno inviare lì i prodotti invenduti e poi distruggerli, perché lì non vige il diritto comunitario”, spiega Chezzi.

Quali norme prevedono il divieto di distruzione dei prodotti tessili invenduti?

Il divieto è contenuto nel Capo VI (“Distruzione dei prodotti invenduti”) del Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR – Ecodesign for Sustainable Products Regulation): il cosiddetto regolamento ecodesign. Il regolamento interviene infatti su tutte le fasi della vita dei beni, dalla progettazione al fine vita.

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Foto: Canva

Cosa si intende per “prodotto invenduto”? E cosa per “distruzione”?

Chiariamo che per “prodotto di consumo invenduto” la norma europea intende surplus, scorte in eccesso e rimanenze, prodotti restituiti dal consumatore in virtù del diritto di recesso.

Più delicato, e forse controintuitivo, il concetto di “distruzione”, che comprende “le ultime tre attività relative alla gerarchia dei rifiuti, segnatamente riciclaggio, recupero di altro tipo e smaltimento. La preparazione per il riutilizzo, compresi il ricondizionamento e la rifabbricazione, non dovrebbe essere considerata distruzione”.

Quali prodotti tessili sono interessati dal divieto di distruzione dell’invenduto?

Il divieto riguarda prodotti tessili e di pelletteria (inclusi accessori) e calzaturieri. Sono inclusi indumenti e accessori, anche in cuoio e pelli (naturali o meno), a maglia, all’uncinetto. E poi cappelli e copricapi, guanti e altri prodotti tessili. E poi le calzature.

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