Da ieri, 19 luglio, le grandi imprese che mettono sul mercato prodotti tessili non potranno più impiegare la pratica – per alcune quasi un modello di business – della distruzione dell’invenduto.
Secondo Mauro Chezzi, vicedirettore di Confindustria Moda e referente associativo per il consorzio retex.green, il divieto rappresenta “una novità radicale: perché gli invenduti, soprattutto per alcune tipologie di aziende, marchi e prodotti – quelli che hanno proprietà intellettuale interna – sono pesanti dal punto di vista quantitativo. E poi la distruzione era prassi consolidata”. “Storicamente la filiera del tessile ha fatto ricorso alla distruzione dell’invenduto per proteggere l’esclusività dei marchi”, conferma a EcononimiaCircolare.com Eleonora Rizzuto, membro del Comitato Tecnico Scientifico di Ecomondo. Michele Priori, direttore generale di Cobat Tessile, ne fa soprattutto una questione di tipologie di impresa: “La distruzione dell’invenduto – ha detto – non ha mai rappresentato una pratica generalizzata nel sistema produttivo italiano, caratterizzato da un’elevata qualità delle produzioni e da una forte propensione alla valorizzazione dei materiali”. Si tratterebbe piuttosto “di un fenomeno che ha interessato principalmente specifici segmenti del mercato, legati a elevate rotazioni di prodotto o a particolari modelli distributivi”. Insomma la bussola punta più verso la fast fashion”.
Raccontiamo qui, attraverso una serie di Questions&Answers, di cosa si tratta.
Il divieto è partito ieri, ma non riguarda tutte le imprese. Dal 19 luglio sono infatti tenute ad allinearsi solo le grandi imprese; le medie dovranno farlo a partire dal 19 luglio 2030, mentre micro e piccole aziende sono esentate.
Questa esenzione non permette di escludere forme di elusione del divieto. Già durante la scrittura della norma, Commissione, Parlamento UE e Consiglio hanno vietato la possibilità che imprese che non rientrano nel perimetro della norma (quindi micro e piccole) possano distruggere beni di altre aziende, offrendosi di fatto come un cavallo di Troia.
Meno semplice prevenire l’elusione delle grandi imprese sottoposte al regolamento che abbiano store e magazzini in paesi non UE, dove quindi il regolamento non si applica: sarà facile dirottare gli invenduti verso quei magazzini o negozi e poi disfarsene.
“Mettiamo una multinazionale che ha negozi e magazzini fuori dall’Unione Europea, in Gran Bretagna per dire, oppure nei paesi dell’est: si potranno inviare lì i prodotti invenduti e poi distruggerli, perché lì non vige il diritto comunitario”, spiega Chezzi.
Il divieto è contenuto nel Capo VI (“Distruzione dei prodotti invenduti”) del Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR – Ecodesign for Sustainable Products Regulation): il cosiddetto regolamento ecodesign. Il regolamento interviene infatti su tutte le fasi della vita dei beni, dalla progettazione al fine vita.

Chiariamo che per “prodotto di consumo invenduto” la norma europea intende surplus, scorte in eccesso e rimanenze, prodotti restituiti dal consumatore in virtù del diritto di recesso.
Più delicato, e forse controintuitivo, il concetto di “distruzione”, che comprende “le ultime tre attività relative alla gerarchia dei rifiuti, segnatamente riciclaggio, recupero di altro tipo e smaltimento. La preparazione per il riutilizzo, compresi il ricondizionamento e la rifabbricazione, non dovrebbe essere considerata distruzione”.
Il divieto riguarda prodotti tessili e di pelletteria (inclusi accessori) e calzaturieri. Sono inclusi indumenti e accessori, anche in cuoio e pelli (naturali o meno), a maglia, all’uncinetto. E poi cappelli e copricapi, guanti e altri prodotti tessili. E poi le calzature.
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