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Greenwashing. Il Consiglio alleggerisce gli oneri della direttiva Green Claims

Nella posizione negoziale sulla direttiva Green Claims approvata dai ministri europei dell’Ambiente viene introdotta, tra l’altro, una procedura semplificata che le imprese potranno adottare per alcune specifiche affermazioni ed etichette ambientali

Uno dei pilastri delle iniziative europee contro il greenwashing, la cosiddetta Direttiva Green Claims, ha compiuto un altro passo. Il Consiglio Ambiente ha approvato, il 17 giugno, la propria posizione negoziale (general approach) che sarà la base per il confronto con Parlamento e Commissione per giungere al testo definitivo. “Abbiamo raggiunto un importante accordo per combattere il greenwashing, stabilendo regole per informazioni chiare, sufficienti e basate su prove sulle caratteristiche ambientali di prodotti e servizi. Il nostro obiettivo è aiutare i cittadini europei a fare scelte ecologiche fondate”, ha commentato Alain Maron, ministro Belga dell’Ambiente.

Diverse le novità contenute nella proposta dei ministri dell’Ambiente, in particolare la richiesta di introdurre una procedura semplificata per alcune specifichi casi.

Arrivano le “autocertificazioni”

Con il principale obiettivo di “ridurre l’onere amministrativo e finanziario per gli operatori”, per alcuni tipi di dichiarazioni ambientali esplicite “di natura meno complessa” la valutazione completa della fondatezza dei green claims “non è ritenuta necessaria”, secondo i ministri dell’Ambiente. Al posto della valutazione completa, viene proposta una procedura semplificata in cui l’azienda dimostri la conformità delle proprie affermazioni compilando una Documentazione Tecnica Specifica: di fatto un’autocertificazione.

La Commissione europea, in successivi atti di esecuzione, dovrebbe indicare formato, contenuto e informazioni obbligatorie della Documentazione Tecnica Specifica.

Ma quali sono le dichiarazioni esentate dalla verifica? Il Consiglio identifica quattro fattispecie:

  • Quando la caratteristica del prodotto rispetta, allineandosi anche nella metodologia di calcolo, i requisiti europei. Si tratta, spiegano i ministri, delle “indicazioni ambientali esplicite che dichiarano che una caratteristica ambientale di un prodotto o di un operatore commerciale supera i requisiti minimi stabiliti in altri atti dell’Unione, in linea con le regole metodologiche ivi stabilite”. Ad esempio quelle dell’etichetta energetica delle apparecchiature;
  • Quando c’è già una certificazione ambientale. L’esenzione varrebbe anche per le dichiarazioni ambientali “relative a caratteristiche ambientali certificate da un’etichetta ambientale”;
  • In caso di pratiche agricole sostenibili. Sarebbero esentate dalla verifica anche le indicazioni ambientali relative a “interventi a sostegno di pratiche agricole benefiche per il clima, l’ambiente e altri impegni di gestione stabiliti da uno Stato membro nel suo piano strategico di politica agricola comune”;
  • Le affermazioni ambientali indicate dalla Commissione con successivi atti di esecuzione. Questi atti di esecuzione dovrebbero includere un elenco di dichiarazioni ambientali esplicite “che non richiedono un’analisi dell’intero ciclo di vita per essere comprovate; sono correlate a una singola caratteristica ambientale e non devono portare a compromessi significativi tra le diverse categorie di impatto ambientale”.

 

Sarebbero escluse dalla procedura semplificata le affermazioni di tipo comparativo, quelle relative al clima o che riguardano prestazioni ambientali future.

 

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